Terziario della distribuzione e dei servizi
Durata preavviso
Aggiornata al gennaio 2020
Licenziamento
Fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri, 1° livello – 60 giorni di calendario
2°, 3° livello – 30 giorni di calendario
4°, 5° livello – 20 giorni di calendario
6°, 7° livello – 15 giorni di calendario
Operatori di vendita – 30 giorni di calendario
Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio compiuti
Quadri, 1° livello – 90 giorni di calendario
2°, 3° livello – 45 giorni di calendario
4°, 5° livello – 30 giorni di calendario
6°, 7° livello – 20 giorni di calendario
Operatori di vendita – 45 giorni di calendario
Oltre 10 anni di servizio compiuti:
Quadri, 1° livello – 120 giorni di calendario
2°, 3° livello – 60 giorni di calendario
4°, 5° livello – 45 giorni di calendario
6°, 7° livello – 20 giorni di calendario
Operatori di vendita – 60 giorni di calendario
Dimissioni
Fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri, 1° livello – 45 giorni di calendario
2°, 3° livello – 20 giorni di calendario
4°, 5° livello – 15 giorni di calendario
6°, 7° livello – 10 giorni di calendario
Operatori di vendita – 30 giorni di calendario
Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio compiuti
Quadri, 1° livello – 60 giorni di calendario
2°, 3° livello – 30 giorni di calendario
4°, 5° livello – 20 giorni di calendario
6°, 7° livello – 15 giorni di calendario
Operatori di vendita – 45 giorni di calendario
Oltre 10 anni di servizio compiuti:
Quadri, 1° livello – 90 giorni di calendario
2°, 3° livello – 45 giorni di calendario
4°, 5° livello – 30 giorni di calendario
6°, 7° livello – 15 giorni di calendario
Operatori di vendita – 60 giorni di calendario
Dimissioni – Permessi – Indennità
Aggiornata al gennaio 2020
Termini di disdetta: decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Forma delle dimissioni: le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.
Indennità sostitutiva: spetta in caso di sospensione dal rapporto comprensiva di 13esima e 14esima.