La Corte Costituzionale con la sentenza 125 del 19 maggio 2022 ha giudicato incostituzionale la parola ‘manifesta’ che precede l’espressione ‘insussistenza del fatto’ nell’Articolo 18 L.300/70.
La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza dei motivi posti alla base del licenziamento è, anzitutto, indeterminato e si presta ad incertezze applicative con conseguenti disparità di trattamento; la sussistenza dei fatti è nozione difficile da graduare ed, in un quadro probatorio articolato in materia di licenziamenti per motivi economici, il Giudice è chiamato ad esprimersi, operazione già complessa, sulla sussistenza o meno dei fatti senza che ci debba essere un’irragionevole complicazione sul fronte processuale.