Circolare Inps 32 del 20/03/2023; Il Lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio (di 10 giorni) e/o del congedo di paternità alternativo, ha diritto all’indennità Naspi
Il Lavoratore padre, che abbia usufruito del congedo di patenità obbligatorio di 10 giorni e fino al compimento dell’anno di vita del bambino, beneficia, analogamente alla madre, del divieto di licenziamento durante tale periodo. la circolare Inps n° 32 chiarisce che: “in ragione delle modifiche introdotte agli Artt. 54 e 55 del D.lgs 151 del 2001, da parte del D.lgs 105 del 2022, finalizzate a rafforzare le tutele per il Lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino, il Lavoratore padre, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) e/o del congedo di apternità alternativo alla madre (5 mesi) di cui rispettivamente agli Artt. 27 bis e 28 del D.lgs 151/2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”