Ordinanza Tribunale di Milano RG 4088 del 22 maggio 2023
La Lavoratrice, a differenza dei colleghi, non veniva retribuita da novembre ’22; condannata azienda milanese per “aver posto la Lavoratrice in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori”. Alla Lavoratrice spetta, oltre che il pagamento delle retribuzioni, anche un risarcimento del danno per la condizione economica che le ha impedito di vivere serenamante.
Nell’Ordinanza si legge che l’azienda, sentita dal compagno della Lavoratrice ricorrente, si è giustificata dicendo che “prima si paga chi lavora, poi le malattie e per ultima la maternità..” Il D.Lgs 198/2006, Codice delle Pari Opportunità, è stato introdotto al fine di tutelare le discriminazioni tra idue sessi sui luoghi di lavoro. Deve ritenersi che le discriminazioni nei confronti delle Lavoratrici possano realizzarsi anche mediante “criteri aggiuntivi” rispetto alla semplice appartenenza al genere femminile, con la conseguenza che devono essere valutati come motivi discriminatori anche lo stato di gravidanza, lo stato matrimoniale ed il puerperio. Un attenzione particolare va posta all’onere della prova che, in base all’Art.40, in presenza di elementi di fatto idonei a fondare la presunzione di discriminazione, spetta al convenuto l’onere della prova.