Danno biologico
Forse non tutti sanno che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore o la lavoratrice, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno da parte dell’INAIL, hanno diritto ad un risarcimento ulteriore definito appunto danno biologico. Il risarcimento è riconosciuto sulla base dei differenti valori di quantificazioni del danno utilizzati dall’INAIL anziché dalla valutazione civilistica del danno, ( es: la perdita di un dito a seguito di un incidente automobilistico ha un valore maggiore di quello risarcito a seguito di un infortunio sul lavoro). A tale scopo le aziende, che sono consapevoli di questo fatto stipulano generalmente apposite polizze di assicurazioni integrative alla polizza obbligatoria presso INAIL. Per ottenere il differenziale del risarcimento vanno effettuate opportune valutazioni e perizie ed è necessario aprire un contenzioso nei confronti del datore di lavoro in questo vi potete avvalere del supporto degli uffici vertenze CISL che sapranno consigliarvi e seguirvi al meglio anche attraverso l’ausilio dei propri legali. Vale la pena ricordare infine che l’azione è soggetta a prescrizione e quindi va intrapresa entro cinque anni dall’evento.
Documenti necessari
- Certificati medici relativi all’infortunio
- Documentazione Inail relativa all’infortunio