Il Tribunale di Brescia ha affermato che la mancata consultazione delle RSU nel caso di cessione e/o fusione per incorporazione, di ramo d’azienda costituisce di per sé condotta antisindacale.
Il Tribunale di Brescia ha affermato che la mancata consultazione delle RSU nel caso di cessione e/o fusione per incorporazione, di ramo d’azienda costituisce di per sé condotta antisindacale.
È questa una delle importanti affermazioni contenute nella sentenza emessa in favore della FIM CISL che aveva promosso il ricorso, infatti l’azienda interessata in una fusione per incorporazione aveva omesso di informare le RSU in quanto, a suo dire, queste non erano riconosciute dall’azienda perché la ditta non riteneva applicabili le norme del CCNL di categoria non esplicitamente adottato in seno all’azienda.
Anche qui il giudice ha ribadito che l’applicazione contrattuale è desumibile da fatti concludenti anche se non esplicitati, e la sua applicazione riguarda l’interezza di quanto in esso contenuto ivi compresi gli accordi Confederali di riferimento.
L’applicabilità contrattuale non può considerarsi una mera formalità aggiuntiva all’assunzione ma è sostanza di regole e tutele che le aziende, anche se non associate ad alcuna Organizzazione Datoriale, accettano di applicare nella loro interezza nel momento in cui utilizzano il CCNL per costituire, normare, disciplinare, i rapporti di lavoro in azienda.
Le modalità elettive e le figure della Rappresentanza Sindacale Unitaria, sono di stretta pertinenza delle Federazioni di Categoria firmatarie del contratto e dei lavoratori e non una mera distinzione nominalistica tra RSU ed RSA.