L’ Inps, è intervenuta per chirimenti in merito alla fruizione del congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013/2016. Con due nuovi messaggi di chiarimento datati 24 febbraio 2017 n.828 dove si leggeva «Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto». sembrava abrogata ogni possibilità, invece nel successivo messaggio del 10 aprile 2017, n. 1581, l’Istituto precisa che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
L’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità contenuta nel messaggio 828 si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017.