Il testo della circolare Inps n. 142 del 18 dicembre 2012 relativa ad Aspi e mini-Aspi, che, introdotte dall’art. 2 della legge n.92/2012 (riforma del lavoro), entreranno in vigore dal 1 gennaio 2013, le due nuove prestazioni sostituiranno gradualmente le attuali prestazioni di:
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e a requisiti ridotti (dal 2013);
disoccupazione speciale edile e indennità di mobilità (dal 2017).
Sintetizziamo, di seguito, le questioni di maggior rilievo.
Aspi
I destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a termine delle Pubbliche Amministrazioni, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi:
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato che conservano la specifica normativa dettata dalla legge n.247/07
c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
L’indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, e successive modificazioni, che dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio. L’art. 4, comma 38, della legge n.92/2012 prevede che questa dichiarazione possa essere resa anche direttamente all’INPS, ma la circolare informa che tale servizio sarà reso disponibile tramite la banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, da predisporre entro il 30 giugno 2013. Nelle more, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa secondo le modalità vigenti, quindi il lavoratore dovrà recarsi presso il centro per l’impiego.
b) lo stato di disoccupazione deve essere involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
2. per giusta causa.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
2. nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 40, della legge n.92/2012 (vedi anche Mess. Inps 20830 del 18/12/2012).
c) almeno due anni di assicurazione. Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
d) almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Come già avviene per l’indennità ordinaria di disoccupazione, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
a. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
b. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
c. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio
convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Si sottolinea che dal 2017, quando l’indennità di mobilità sarà definitivamente sostituita dall’Aspi, la non computabilità dei periodi di cassa integrazione ai fini del calcolo dell’anno di contribuzione, rischia di avere effetti dirompenti, perché potrebbe impedire ai lavoratori provenienti da periodi di cig di fruire dell’Aspi.
La circolare ricorda che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione per l’indennità di disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.
La misura dell’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni; tale importo sarà determinato annualmente con apposita circolare, per il 2012 è stato pari a 1119 euro. All’indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, già applicato all’indennità di mobilità (pari al pari al 5,84 per cento).
All’indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Per quei lavoratori per i quali non trovava applicazione la contribuzione per l’indennità di disoccupazione, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento ASpI sarà rideterminato, anno per anno,con specifico decreto ministeriale, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell’arco di 5 anni.
Come ricorderete, le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età. Le durate dell’Aspi relative agli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2013 sono:
– otto mesi per i soggetti con età inferiore a cinquanta anni;
– dodici mesi per i soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni;
La presentazione della domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di
sei mesi. In caso di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i periodi di fruizione dell’ ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni
Mini Aspi
La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio
2013.
Alla mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell’ ASpI per quanto attiene a destinatari, stato di disoccupazione, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della prestazione, decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda; svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione, decadenza dall’indennità,anticipazione dell’indennità.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria.
Non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative alla mini-ASpI.
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni.
Anche per la mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.