il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), ha rinnovato, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui al decreto Ristori, l’erogazione di una ulteriore indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro, senza dover presentare nuova domanda.
IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA LE SEGUENTI CATEGORIE
– lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali
– lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
– lavoratori intermittenti
– lavoratori autonomi occasionali
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
– lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori delle stesse categorie, che non abbiano già ricevuto in passato l’indennità, e che possano far valere i requisiti di legge, illustrati nella circolare in oggetto categoria per categoria, devono invece presentare domanda entro il 31 maggio 2021.
La circolare prevede altresì che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo ma solamente i requisiti delle 13 settimane nei precedenti quattro anni e lo stato di disoccupazione involontario.