Il D. Lgs. 105/2022 in vigore da 13.08.2022 ha modificato il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Ecco le novità:
Congedo Parentale: retribuzione al 30% fino al 12° anno di età del bambino (era il 6°); retribuiti massimo sei mesi ad un genitore, ulteriori 3 per l’altro genitore fino ad un massimo di 9 mesi complessivi (erano 6 mesi)
Congedo Parentale: ulteriori periodi di congedo oltre i 9 mesi (nei limiti complessivi degli 11 mesi) sono indennizzabili al 30% solo se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (prima non previsto oltre gli 8 anni di vita del bambino e non oltre i 6 mesi indennizzabili)
Congedo Parentale: è computato nell’anzianità di servizio e non comporta riduzione di ferie o tredicesima (prima non previsto)
Congedo di Paternità: 10 giorni lavorativi anche non continuativi richiedibili a partire dai due mesi precedenti il parto (prima dalla data del parto)
Congedo di Paternità: aumentato a 20 giorni in caso di parto plurimo (prima non previsto alcun aumento)