Elevazione dell’indennità di congedo parentale, dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata di un mese di congedo.
L’Art. 1, Comma 359, della Legge 29 dicembre 2022, n°197 (Legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al D.lgs 151/2001, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di Congedo Parentale, per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (od entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione). la previsione opera in alternativa tra i due gentori, sia per i dipendenti dei settori privati che dei settori pubblici, che terminano il Congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.