Con Ordinanza 14904 del 28 maggio 2024 così si esprime la Suprema Corte. Il diritto a godere delle giornate festive è un diritto pieno e soggettivo la quale il Lavoratore può rinunciare solo con accordo individuale; La collocazione del riposo compensativo per aver lavorato nel giorno di riposo normalmente coincidente con la domenica, non può essere disposta nel giorno festivo infrasettimanale in maniera arbitraria da parte del datore di lavoro, nemmeno se in queste giornate festive è prevista l’apertura del negozio.