Corte di Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3361
La dipendente apprendista di una banca, il cui contratto era stato disdetto (unico tra 200 stipulati, tutti trasformati a tempo indeterminato) dopo la gravidanza, aveva agito ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 198/06, per ottenere l’accertamento e la repressione della condotta datoriale, in quanto discriminatoria, in ragione del sesso della dipendente. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, osserva che alla luce della disciplina prevista dall’art. 40, d.lgs. 198/06, la dipendente ha l’onere della prova attenuato in quanto deve provare unicamente di essere portatrice di un fattore di rischio di discriminazione e di avere subito un trattamento svantaggioso in connessione con detto fattore, mentre il datore di lavoro deve provare circostanze che escludano la discriminazione.