Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n°9, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei Contratti a termine dopo le modifiche apportate dalla Legge 85/2023.
In particolare la nuova diciplina sostituisce integralmente le causali individuate a suo tempo dal decreto dignità; con la nuova norma si può stipulare un contratto a TD di durata superiore ai 12 mesi nei casi previsti dai CCNL stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative. In assenza di contrattazione collettiva e in via transitoria fino al 30.4.24 possono essere stipulati Contratti di durata superiore ai 12 mesi per esigenze di natura tecnica organizzativa e produttiva individuate tra le parti o per sostituzione di altri lavoratori. La circolare chiarisce che le causali possono essere individuate anche dai contratti collettivi di secondo livello purche anch’essi stipulati da soggetti comparativamente più rappresentativi. La data del 30.4.24 è il termine per la sottoscrizione di contratti a TD, per esigenze tecniche organizzative e produttive individuali, la cui durata potrà anche andare oltre tale data; i rinvii previsti dai CCNL alle causali del decreto dignità sono implicitamente superati in quanto la norma è abrogata. Per quanto riguarda la sostituzione di altri lavoratori, la norma prevede l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, restando vietata la sostituzione dei lavoratori in sciopero. Per il computo dei 12 mesi si deve tener conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, pertanto da tale data i datori di lavoro potranno fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.