Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza e negligenza.
Con l’Ordinanza n° 25313 del 20/09/2024 la Corte di Cassazione ribadisce che la responsabilità del datore di alvoro, in caso di infortunio, è sclusa solo in presenza di ‘rischio elettivo’ , vale a dire se la condotta del lavoratore è “abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto alle direttive ricevute.
Richiamando anche precedenti pronunciamenti, la suprema Corte ricorda che “il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza e negligenza”. A ciò si aggiunge che “l’omissione di cautela da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro”.