Corte di Cassazione, sentenza 2573 del 22 gennaio 2024; per valutare il reato di caporalato (ex Art. 603bis c.p.), la retribuzione palesemente difforme rispetto alle previsioni dei Contratti Collettivi costituisce indice di sfruttamento del lavoro.
Sviluppando un calcolo della etribuzione percepita per arco temporale previsto dalla contrattazione (esempio mensile), qualora questo, tenuto conto delle mansioni svolte, sia sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e non assicuri al Lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle condizioni di lavoro, si configura il reato di sfruttamento del lavoro (caporalato) previsto dall’Art. 603bis del Codice Penale.