Con il messaggio n. 494, del 4/02/2016, l’INPS ha chiarito i termini per la comunicabilità ed i criteri di cumulo tra CIG, Naspi e voucher nel limite di € 3000,00
Nella circolare Inps n.170 del 13.10.2015 così come a suo tempo indicato nella circolare Inps 142/2015, era previsto che il beneficiario di NASpI fosse tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da attività di lavoro accessorio, anche in caso di compensi inferiori a 3000 euro annui, non tenendo conto del fatto che per essi è prevista per legge la piena cumulabilità con ogni tipologia di ammortizzatore sociale, e andando a modificare la regola fino ad ora utilizzata, che non prevede tale comunicazione per compensi sotto i 3000 euro.
Per il beneficiario di Cig invece la circolare esplicita che per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio rientranti nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. La suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
Il messaggio Inps, nell’uniformare la procedura sia per la Naspi che per le integrazioni salariali, precisa che “nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI”.
Tale disposizione accoglie le osservazioni avanzate dalla CISL in merito.