Con la circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015, l’istituto rende operativa la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione introdotta del D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22 così come previsto da una delle deleghe del Jobs Act.
Riepiloghiamo in sintesi, alcuni punti principali relativi, relativi a requisiti e durata.
Requisiti
Per il requisito delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, che si considerano utili:
– la contribuzione dovuta, anche se non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.;
– i contributi previdenziali, comprensivi di quota disoccupazione e ASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
– i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
– i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Non sono invece considerati utili i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
– malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ;
– cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
– assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
La presenza di tali ultimi periodi deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
Per i lavoratori agricoli con contribuzione mista, che abbiano, cioè, alternato, periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli. I periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della NASPI purché nel quadriennio risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura.
Per quanto riguarda il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, la circolare, oltre a precisare che sono quelle di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, si che sono da considerarsi periodi neutri, determinando quindi un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, i seguenti periodi:
malattia e infortunio nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (quindi sembrerebbe che le giornate di malattia e infortunio per le quali vi sia integrazione della retribuzione possano essere considerate di lavoro effettivo, ma sappiamo che l’Inps si sta orientando per chiarire che anche questi saranno considerati periodi neutri);
cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Durata della prestazione
Secondo la nuova normativa, la durata della prestazione è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, “detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. Di conseguenza il criterio operativo applicato dall’Inps sarà il seguente:
– ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
– in ogni caso, i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASPI, poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione rende necessaria, al fine dello scomputo, l’individuazione di criteri in base ai quali determinare, in fase di prima applicazione, i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione la cui durata non era rapportata alla contribuzione preesistente.
Tali criteri, individuati nel paragrafo 2.5 della circolare, non sono di facile lettura, seppur accompagnati da tabelle esemplificative. E’ da sottolineare, innanzitutto, che la circolare, con il criterio n.1, pone dei limiti al numero di settimane scomputabili ai fini del calcolo della durata della Naspi: per prestazioni di disoccupazione a requisiti normali e Aspi con durata teorica fino a 12 mesi, verranno scomputate al massimo le settimane presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione; per prestazioni di disoccupazione a requisiti normali e Aspi con durata teorica superiore a 12 mesi, verranno scomputate al massimo le settimane presenti nel periodo, pari alla durata teorica della prestazione, precedente quest’ultima.
Ciò che preme evidenziare è il criterio n.4 che consente, per le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (non anche quelle a requisiti ridotti) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, di utilizzare anche una parte della contribuzione relativa a periodi precedenti il quadriennio. In tal modo si salvaguarda, in gran parte dei casi, la durata delle prestazioni Naspi 2015 per i lavoratori stagionali, le quali, senza questa interpretazione, risulterebbero dimezzate rispetto alle durate del’Aspi, a causa dello scomputo dei periodo contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Ovviamente tale interpretazione, interviene a favore dei lavoratori stagionali che richiederanno la Naspi nel corso del 2015, ma resterà irrisolta, in assenza di interventi correttivi per l’anno 2016.