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Part Time: il contratto di lavoro deve contenere la precisa indicazione della collocazione degli orari; non può il datore indicare i turni solo successivamente

Ordinanza Cassazione del 29 aprile 2024 n° 11333

A fondamento della decisione la Corte ha sostenuto che l’appello del lavoratore fosse fondato ai sensi
dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n 61/2000, il quale prevede che nel contratto di lavoro sia indicata la
distribuzione dell’orario di lavoro part-time con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed
all’anno. Nel caso in esame il contratto di lavoro prodotto in atti non rispettava tale previsione di legge
limitandosi a riportare l’orario di 1008 ore annuali, il numero di ore giornaliere 8, il numero dei turni
mensili 18 ed i mesi complessivi in un anno 7.
Pertanto, mancando qualsiasi indicazione dell’orario di lavoro nel contratto di assunzione, la Corte di
appello accertava l’illegittimità dello stesso e condannava la datrice di lavoro al risarcimento del
danno ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, risarcimento che stabiliva in via di equitativa
nella misura pari al 5% della retribuzione percepita nei periodi lavorati con esclusione delle ferie, dei
permessi, delle festività e di quant’altro non rientrante nel lavoro effettivo.