E’ un periodo, previsto dal contratto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti, datore di lavoro e lavoratore, valutano reciprocamente se le mansioni, l’attività le capacità lavorative, sono idonee ad un proficuo prosegue per entrambi i soggetti del rapporto. Durante tale periodo, nel caso le mansioni, il lavoro, la professionalità non siano quelle che i soggetti si aspettano ognuno di essi può recedere liberamente senza obbligo di motivazione e preavviso.
La sua effettuazione, la durata, le specifiche mansioni affidate nel periodo di prova devono essere indicate specificatamente nel contratto di assunzione.
La durata massima è stabilita dai singoli contratti collettivi, varia in base alle mansioni ed alla qualifica. Di norma non supera i 6 mesi. Per gli impiegati che non hanno funzioni direttive la durata massima è 3 mesi (art. 4, rdl 1825/24).
Nel caso in cui il lavoratore venisse licenziato durante o al termine del periodo di prova egli può ricorrere al giudice qualora la prova non sia stata effettivamente consentita (ad esempio nel caso in cui si siano svolte mansioni diverse da quelle indicate ) oppure quando il licenziamento sia riconducibile ad un motivo illecito (ad esempio ragioni discriminatorie) o estraneo al rapporto di lavoro.
Il periodo di prova deve essere svolto effettivamente, l’insorgere di una malattia, di una temporanea chiusura dell’attività per un periodo medio lungo che non consentono l’effettivo svolgimento della prova possono essere, sempre dietro comunicazione scritta, motivi di prolungamento del periodo. Al termine l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato viene computato nell’anzianità di servizio (art. 2096 del Codice civile).
Gli Uffici vertenze della Cisl assistono i lavoratori a difendere i propri diritti. In caso di abusi rivolgetevi ai nostri operatori!