Con decreto del Ministero del lavoro del 31 marzo 2020 n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190 (vedi allegato) entrato in vigore il 14 agosto, è stata disciplinata la soppressione, prevista dall’articolo 1 comma 173 della legge n. 205/2017, della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondinps”.
Con il, il d.lgs. n. 252/2005 si era costituita questa forma pensionistica complementare residuale, istituita presso l’INPS, affinchè in esso confluissero le quote di Tfr dei cosiddetti “aderenti taciti” a previdenza complementare appartenenti a settori presso i quali non fossero state promosse forme di previdenza complementare per effetto di contratti o accordi collettivi anche territoriali.
Nel corso degli anni il ruolo di Fondinps si è progressivamente ridotto, tanto che la Covip ne aveva chiesto da tempo la soppressione avendo riscontrato difficoltà nel garantire l’efficienza operativa.
Dal 1 ottobre 2020 Fondinps è pertanto chiusa alle nuove adesioni e le quote di Tfr dei nuovi iscritti taciti senza fondo pensione di riferimento affluiranno presso il Fondo pensione COMETA. Le posizioni individuali potranno essere trasferite su richiesta degli interessati ad altra forma di previdenza complementare trascorso almeno un anno dall’adesione.
Per i soggetti già in precedenza iscritti a Fondinps, il Commissario liquidatore d’intesa con il Fondo COMETA dovrà adottare entro il 13 ottobre 2020 un piano di attività per il passaggio a quest’ultimo delle posizioni individuali presenti. Gli interessati potranno trasferire tali posizioni ad altra forma di previdenza complementare entro sei mesi dalla ricezione delle informative previste all’articolo 4 del decreto in commento che il Fondo COMETA è tenuto ad inviare sia al datore di lavoro sia all’iscritto.