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RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE O CICLICO
Circolare Inps 4 maggio 2021, n. 74

Grazie alle iniziative della Cisl per la tutela previdenziale delle Lavoratrici Part Time verticale o ciclico (part time legati al calendario scolastico), l’INPS ora riconosce figurativamente i contributi dei periodi di sospensione!!!

Nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva introdotta dall’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
L’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
Nella Circolare n° 74 si ricostruisce il quadro normativo di riferimento che, con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione.